ilFUCO l'accademia legata all'associazione
L'associazione sportiva "Drone Academy" è dedicata a tutti coloro che desiderano apprendere l'arte del pilotaggio dei droni in un ambiente sicuro e professionale. Fondata nel 2024, l'associazione offre corsi per principianti e piloti esperti, coprendo sia le basi teoriche che le tecniche avanzate di volo. I nostri istruttori qualificati enac/easa e coni, con anni di esperienza nel settore, guidano gli allievi attraverso sessioni pratiche su diversi modelli di droni.
Oltre alla formazione al pilotaggio, "Drone Academy" organizza eventi e competizioni per stimolare lo spirito sportivo e la comunità dei piloti. L'associazione promuove anche l'importanza della sicurezza e del rispetto delle normative vigenti sul volo dei droni.
Siamo impegnati a scegliere location panoramiche per i nostri voli, permettendo di apprezzare la bellezza del paesaggio mentre si perfezionano le proprie abilità. Unisciti a noi per vivere l'emozione del volo e far parte di un gruppo appassionato e dinamico!
Uno Sport che è anche una professione
La professione di pilota di droni sta guadagnando sempre più rilevanza nel settore dell'aviazione e della tecnologia grazie alle sue molteplici applicazioni, che spaziano dalla fotografia aerea all'agricoltura di precisione, fino alla gestione delle emergenze. In Europa, l'European Union Aviation Safety Agency (EASA) regolamenta l'uso dei droni attraverso normative che garantiscono la sicurezza e la protezione civile.
I principali parametri EASA comprendono l'obbligo di registrazione del drone, l'acquisizione di un attestato di pilota remoto e il rispetto delle aree di volo designate. Inoltre, i piloti devono operare i droni in conformità alle specifiche di peso e alle categorie di classificazione, dalle operazioni aperte a quelle specifiche, fino a quelle certificate, a seconda della complessità e del rischio dell'attività. È fondamentale garantire il rispetto della privacy e della sicurezza, monitorando le nuove tecnologie e le innovazioni nel settore, e mantenendo una formazione continua per i professionisti.
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI
CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto
dall'ASD Drone Academy (di seguito, l'Associazione), come previsto dal comma 2
dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida
pubblicate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dalla Federazione Italiana
Judo Lotta Karate Arti Marziali. Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione
o titolo all'attività della ASD Drone Academy, indipendente dalla disciplina sportiva
praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere
aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e
integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori
disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla World Athletics e dalla
European Athletics e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI
per le Politiche di Safeguarding.
L'obiettivo del presente modello ha l'obiettivo di promuovere una cultura e un
ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati,
in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le
diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere
pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, affisso nella sede della
medesima nonché comunicato ad ACSI per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle
condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze
e discriminazioni.
il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei
tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell'ASSICIAZIONE DI
CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Diritti e doveri
1. A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
◦ a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
◦ alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da
etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione,
condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
◦ a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
1. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono
tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
2. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il
Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della ACSI.
Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevanti
1. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
◦ l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento
o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o
alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
◦ l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di
oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma,
lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a
svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati,
infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di
sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
◦ la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non
verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o
allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate,messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o
umiliante;
◦ l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e
considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere
un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti
non appropriati;
◦ la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal
suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette
di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può
consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
◦ l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
◦ l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
◦ il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono
mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia
ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato.
Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato
che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti
l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di
ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
◦ i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia,
colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni
personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
1. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità
informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. L'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni
tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà partecipare ai seminari informativi organizzati dalle federazioni alla
quale l'Associazione è affiliata.
Certificazioni per i collaboratori dell'Associazione
1. L'Associazione, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni
rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione
del precedente documento, l'Associazione procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i sui collaboratori.
2. Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l'Associazione a contatto con minori deve
visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di
genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.
Uso degli spazi dell'Associazione
1. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le
sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la
cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.
2. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire
qualsivoglia situazione di rischio.
3. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'ASD
Drone Academy.
4. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori,
se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate
sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intelletivo/relazionale.
5. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso
all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un
tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso
nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona
(atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).
Trasferte
1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione
con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di
parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni,
mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento
rilevante ai fini del presente modello.
Tutela della privacy
1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto
dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta
l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base
della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del
consenso.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo
libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e
regolamenti.4. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri
canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita
produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni
altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di
perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione
all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione
anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e
le libertà delle persone fisiche.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti
i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle
categorie particolari di dati personali.
7. Viene nominato un Referente per la privacy, al quale possono essere inviate le richieste di cancellazione, rettifica, integrazione,
accesso ai dati personali e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali tramite l'indirizzo
email contact@ilfuco.it.
Inclusività
1. L'Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e
opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua,
opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
2. L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive
dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti,
anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione loro
coetanei.
3. L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare,
favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o
mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio italiano.
4. L'Associazione nomina un Responsabile all'inclusione sportiva al fine di favorire l'inclusività come descritto nei punti
precedenti. Il Responsabile all'inclusione sportiva può essere contattato all'indirizzo email contact@ilfuco.it.
Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
Segnalazione dei comportamenti lesivi
1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se
minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite
comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email contact@ilfuco.it. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email
saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, che sarà chiamato a modificare le credenziali dopo il primo accesso.
2. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati
dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office all'indirizzo email contact@ilfuco.it o al corrispettivo presso l
ACSI.
3. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
4. L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei
tesserati che abbiano in buona fede:
◦ presentato una denuncia o una segnalazione;
◦ manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
◦ assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
◦ reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
◦ intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
◦ mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante
(es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione);
◦ violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es.
Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco
a commettere un reato;
◦ violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
◦ effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
◦ violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
◦ violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del
presente modello;
◦ atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente,
alla segnalazione;
◦ mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
1. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e
l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni
comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del
comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta
dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla
Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione,
unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
2. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più
idonei dall'Associazione.Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli
obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla
natura e gravità della violazione commessa:
◦ richiamo verbale per mancanze lievi;
◦ ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
◦ multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
◦ sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
◦ risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
1. Ai fini del precedente punto:
◦ incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le
procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di
genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non
conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
◦ incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella
commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le
prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle
prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
◦ incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che
risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di
responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con
comportamenti quali:
◆ l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
◆ l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
◆ la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
◆ la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino
un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
◦ incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il
collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non
eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni
del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così
da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
◦ incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente
le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati
ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o
l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi
preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle
stesse.
Sanzioni nei confronti dei volontari
1. Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate
alla natura e gravità della violazione commessa:
◦ richiamo verbale per mancanze lievi;
◦ ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
◦ allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
◦ allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
◦ rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
1. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".
Obblighi informativi e altre misure
1. L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
2. Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione
via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
3. L'Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è
affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni.
4. L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della
federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.
5. L'Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
6. L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla
sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
7. L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità
genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e
contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.8. L'Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti
cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.
Siti utili
• battiamoilsilenzio.gov.it, sito del tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela delle giovani atlete e
dei giovani atleti istituito dal Dipartimento per lo sport.
• savethechildren.it, pagina del sito di Save the Children relativa agli abusi nello sport e minori: buone pratiche per prevenirli.
• sportesalute.eu, pagina dedicata all'inclusione sportiva sul sito di Sport e Salute.
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E
PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA
VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
I destinatari del presente Codice di condotta sono gli allenatori, i
dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica.
I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani
atleti e atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e
stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il
buon esempio e ad essere un modello per gli atleti affiliati alla ASD
Drone Academy.
Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti
minori, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano
integralmente dopo averne preso visione.
Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata
e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di
controllo dell'attività sportiva suddetto. Le misure e le sanzioni poste in
essere potranno andare dall'ammonimento verbale fino alla
sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero
sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.
Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:
• rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle,
origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o
qualsiasi altra ragione. All'allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche
collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
• attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
• incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal
campo;
• non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o
qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o
che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
• sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura
del lavoro e del divertimento;
• trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
• educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
• aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei
minori;
rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli
atleti al di sopra ogni altra cosa;
• combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;• ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti;
• non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento;
• non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
• non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
• non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro
sviluppo armonico e socio-relazionale;
• non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con gli atleti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti
sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
• non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
• non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
• garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità degli atleti;
• lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;
• non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
• intessere relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
• accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
• garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o
qualsiasi altra considerazione;
• organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
• rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire
la privacy dei minori;
• evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
• garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico),
si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto
terzo (altro atleta, adulto);
• evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
• non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che
lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati
preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere
debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;
• non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non
pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
• non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su
qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di
comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter
conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
• segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva suddetto;
• consultare il Responsabile all'inclusione sportiva in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto
nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con
disabilità fisica o intellettivo-relazionale.
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